Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 7 del 27 giugno 2018, ha approvato un decreto legge che rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
Sarà quindi possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate, alternativa all’adozione della scheda carburante.
La proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere, tuttavia, sull’ulteriore obbligo la cui entrata in vigore è prevista il 01/07/2018, vale a dire l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con le PA.
Inoltre, resta ferma dal 1 luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su c/c (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018) sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lettera d del DPR 633/72.
Riepilogando, quindi, slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.