Con fattura elettronica si indicano tutte le fatture emesse e ricevute in formato XML . Per essere considerato immutabile e non alterabile, il documento deve poter attestare la data di emissione, l’autenticità della provenienza e l’integrità del contenuto.
Dal punto di vista dei contenuti la fattura elettronica è equivalente a quelle cartacee e deve includere:
• Data di emissione della fattura
• Numerazione progressiva per anno solare;
• Denominazione del cliente e del fornitore che, nel caso sia una ditta o un lavoratore autonomo viene sostituito dal nome e cognome,
• Codice fiscale e partita Iva del cliente e del fornitore;
• Residenza o domicilio del cliente e del fornitore;
• Numero di partita IVA e codice fiscale del fornitore e del cliente.
• Descrizione dell’operazione e della natura dei beni e servizi oggetto di prestazione in modo adeguato;
• Corrispettivo dell’operazione con evidenza dell’imponibile con evidenza della valuta, dell’aliquota
• Iva o del titolo di esenzione o esclusione.
Per le fatture elettroniche la normativa comunitaria prevede alcuni requisiti particolari a garanzia di correttezza:
• presenza della firma digitale;
• utilizzo dell’apposito Sistema Nazionale di Interscambio (SdI) per la trasmissione.
Il Sistema di Interscambio è una sorta di centro di smistamento delle fatture, che ha il compito di verificare le varie componenti della procedura, trasmettere il documento, comunicare aggiornamenti e notifiche legate al processo di fatturazione e consentire al MEC (Ministero dell’Economia e delle Finanze) il controllo continuo delle finanze pubbliche.
Da Marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatture elettroniche verso le PA (Pubbliche Amministrazioni), che comporta la tassativa emissione, trasmissione, conservazione e gestione delle fatture in formato digitale e non più cartaceo. Inoltre, dal 1° Luglio 2017 è possibile trasmettere fatture in formato elettronico anche nei rapporti tra privati, e questa possibilità si trasformerà presto in obbligo:
• dal 1° Luglio 2018 – aggiornamento: prorogato al 1° Gennaio 2019 – per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore e per le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di appaltatore principale nei contratti con pubbliche amministrazioni;
• dal 1° Gennaio 2019 per tutte le imprese e tutti i professionisti (ad esclusione dei soggetti non titolari di P.IVA, dei contribuenti in regime dei minimi o forfettario e verso/da contribuenti non residenti o non stabiliti in Italia).